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Domicilio digitale, nuovo obbligo PEC per le società e i loro amministratori.


La legge di bilancio per l’anno 2025 ha introdotto l’obbligo di comunicazione, alla competente Camera di Commercio, del domicilio digitale per gli amministratori di imprese societarie, estendendo così tale obbligo, già in vigore per le imprese individuali (art. 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2024, n. 207). 

Con la pubblicazione della nota n. 43836/2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito importanti chiarimenti in ordine all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese costituite in forma societaria sancito dalla Legge n. 207/2024.

La nota interpretativa ha chiarito che l’obbligo si estende anche alle imprese già costituite prima del 1° gennaio 2025, prevedendo un termine per la comunicazione del domicilio digitale fissato al 30 giugno 2025. Una precisazione che si è rivelata essenziale vista l’erronea interpretazione della norma data dalle Camere di Commercio che riteneva applicabile il nuovo obbligo alle sole imprese neocostituite.

L’ obbligo riguarda invece tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, che svolgono un’attività imprenditoriale, con l’unica esclusione delle società semplici esercenti attività agricola, i consorzi con attività esterna e le società consortili, e gli enti che non svolgono attività imprenditoriale.

Sono oggetto di comunicazione le PEC di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione. Qualora l’incarico sia svolto da una pluralità di amministratori, deve essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi. Ancora, il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo PEC ovvero comunicare più indirizzi PEC “associati” alle diverse società di cui è amministratore. L’ obbligo di fornire la PEC è esteso anche ai liquidatore in occasione del deposito della pratica presso la competente Camera di Commercio.

L’eventuale comunicazione, per conto dell’amministratore, dell’indirizzo PEC della società, possibilità che nella prima fase di applicazione della norma era stata ammessa da alcune CCIAA, sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la “ratio” della norma.  Di conseguenza, le società che, nelle more dell’attuazione, avessero optato per la coincidenza tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

In caso di nomina o di rinnovo dell’amministratore, o nomina del liquidatore, occorre provvedere alla comunicazione della PEC in occasione del deposito della pratica presso la CCIAA. L’omessa comunicazione dell’ indirizzo di posta elettronica certificata determina il blocco dell’ iter istruttorio della domanda presentata. In ogni caso, al ricorrere di tale fattispecie, la nota attribuisce alla CCIAA il compito di richiedere il dato mancante che andrà fornito entro un termine non superiore a 30 giorni, pena il rigetto della domanda. 

Per quanto riguarda le sanzioni, non ci sono nuove previsioni specifiche. Tuttavia, si applica la sanzione ordinaria prevista dall’articolo 2630 del codice civile, che prevede una multa da 103 a 1.032 Euro per chi omette di eseguire denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese nei termini prescritti. Se l’adempimento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo. 

a cura di WST Law & Tax



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