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conta la sola possibilità di utilizzo


IMU dovuta per la sola possibilità di uso dell’immobile. Anche per quelli in vendita e non affittati è legittimo l’obbligo di versamento, a stabilirlo la Corte Costituzionale

IMU sotto osservazione: la Corte Costituzionale conferma l’obbligo di pagamento anche per gli immobili in vendita e non locati.

Secondo la pronuncia della Consulta, gli “immobili merce” anche se non utilizzati costituiscono un valido indice di capacità contributiva. Spetta al Legislatore prevedere eventuali forme di agevolazione, come tra l’altro stabilito a decorrere dal 2022.

IMU sugli immobili delle imprese in vendita: conta la sola possibilità di utilizzo

Ai fini dell’obbligo di versamento dell’IMU non conta l’effettivo utilizzo dell’immobile, ma l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale.

Questo uno dei punti chiave della sentenza n. 49 depositata il 17 aprile dalla Corte Costituzionale, che dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011.

Sotto esame le regole relative all’IMU sugli immobili merce, posseduti dalle imprese, destinati alla vendita e non locati.

Anche se non utilizzati, per la Consulta costituiscono un valido indice di capacità contributiva:

“quel che rileva ai fini dell’obbligo del pagamento dell’IMU è l’astratta possibilità di avvalersi delle facoltà proprie del diritto reale e non il loro effettivo esercizio, che dipende esclusivamente dal possessore.”

È infatti libera la scelta dell’impresa sulla destinazione di tali beni, così come di mantenerne il possesso nella propria sfera di controllo.

IMU sui beni merce, una lunga serie di modifiche: dalle agevolazioni all’esenzione

La sentenza della Corte Costituzionale fornisce l’esame delle norme che, negli anni, hanno modificato le regole relative al versamento IMU sui beni merce.

Se in prima battuta l’ICI non prevedeva alcuna specifica disposizione relativa agli immobili destinati alla vendita e non locati, nel 1966 con la legge n. 622 è stata prevista una riduzione delle somme dovute.

Un passo indietro è stato compiuto dopo l’introduzione dell’IMU dal 2012, anno in cui gli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 hanno previsto la soppressione dell’ICI, sostituendola con l’IMU, senza alcuna previsione relativa agli immobili costituenti “beni-merce”.

Una storia di continui ritocchi che, con la conversione in legge della legge n. 23/2011 ha portato all’introduzione di una riduzione dell’IMU dovuta sui beni merce.

Dalla riduzione si è poi passati all’esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2014. L’avvio della nuova IMU ha portato alla reintroduzione temporanea (per il 2020 e il 2021), seppur con un regime di favore.

Dal 1° gennaio 2022 è stata infine ripristinata l’esenzione dal versamento per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

IMU non dovuta solo per i beni non utilizzabili

L’imprenditore ha libertà di scelta su come e se utilizzare gli immobili sfitti e da destinare alla vendita. Una possibilità che per la Corte è il presupposto per l’assoggettamento a IMU.

Come evidenziato nel comunicato stampa del 17 aprile l’IMU è un’imposta sul patrimonio immobiliare, avente come presupposto il possesso, la proprietà o la titolarità di altro diritto reale.

Un immobile può essere considerato escluso dalla capacità contributiva del suo possessore o detentore solo in caso di effettivo inutilizzo, “nonostante uno sforzo diligente per tornarne in possesso”, come nel caso delle case occupate.

Per quel che riguarda i beni merce, spetta al legislatore, nell’ambito della sua discrezionalità e nei limiti della non palese irragionevolezza, decidere su forme di agevolazione o esenzione, conciliando le esigenze finanziarie dello Stato con quelle “del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva”.



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