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Regimi fiscali di ODV e APS alternativi: i chiarimenti delle Entrate


Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore la riforma fiscale del Terzo settore, nel frattempo i diversi regimi per le ODV, le APS e gli altri enti si applicano in via alternativa

Il mondo del no profit, ancora in attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, oscilla tra i vari dubbi legati all’applicabilità dei regimi fiscali.

Molti infatti si interrogano sull’attuale trattamento fiscale delle ODV, APS, ASD, Pro-loco e di tutti gli altri enti ai quali era riservata la disciplina contenuta nella legge n. 398/1991.

Come ben sappiamo, la legge n. 398/1991 è stata sostituita da quanto contenuto nel Titolo X del d.lgs 117/2017 che, con il via libera arrivato dall’UE, diventerà operativo dal prossimo anno.

Pertanto gli ETS e non solo si trovano, ormai da anni, in bilico tra la previgente normativa, teoricamente abrogata e la nuova disciplina non ancora applicabile.

Il legislatore aveva fornito come alternativa la possibilità di usufruire del regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014, in attesa dell’approvazione delle misure specifiche per il Terzo settore.

In questa ultima fase del lungo periodo transitorio può essere utile richiamare i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate sulla compatibilità tra il regime di vantaggio previsto dalla legge n. 190/2014 e quello previsto dalla legge n. 398/91 durante Telefisco, l’evento organizzato dal quotidiano IlSole24ore all’inizio di quest’anno.

I regimi fiscali alternativi per le ODV e APS: il chiarimento delle Entrate

L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che i due regimi sono alternativi tra di loro ma non cumulabili ed ha inoltre sottolineato le caratteristiche di entrambi.

L’applicazione del regime previsto dalla l. n. 190/2014 prevede le seguenti regole per gli enti:

  • non sono soggetti ad applicazione dell’IVA nelle fatture emesse e non possano di contro detrarre l’IVA su quelle d’acquisto;
  • sono esonerati dal versamento dell’IVA, dalla presentazione della dichiarazione IVA, e dalle LIPE;
  • sono tenuti ad integrare le fatture per le operazioni di cui risultino debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta ossia in reverse charge;
  • sono obbligati alla numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
  • sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi e alla conservazione dei relativi documenti.

I regimi fiscali alternativi per le ODV e APS: le regole della legge n. 398/91

La scelta del regime previsto dalla legge n. 398/91 ha, a sua volta, specifiche conseguenze:

  • l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili;
  • l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione e secondo l’art. 2, comma 1, lett. hh), del DPR n. 696 del 1996, le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le associazioni pro-loco, che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, sono esonerate dall’obbligo di certificare “le cessioni e le prestazioni poste in essere”, diverse da quelle di intrattenimento e di spettacolo;
  • l’obbligo a versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto;
  • l’obbligo a numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’art. 39 del DPR n. 633 del 1972;
  • l’obbligo ad annotare, anche con un’unica registrazione, entro il giorno 15 del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui DM 11 febbraio 1997.

Chiaro è quindi che gli enti, in attesa di vedere concretizzato il Titolo X del d.lgs 117/2017, devono applicare in via alternativa il regime previsto dalle due norme.



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