Riapertura procedura di riversamento spontaneo dei credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Domande entro il 3 giugno 2025


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Con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 19 maggio 2025, prot. n. 224105/2025, (pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) approvato il nuovo modello di istanza, da presentare entro il 3 giugno 2025. L’approvazione del nuovo modello segue la riapertura della procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto- legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 (vedi infra).

Oggetto del riversamento spontaneo ai sensi del citato articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

  • di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;
  • di attività non ammissibili al credito d’imposta ai sensi del comma 1-bis dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, come correttamente applicabile in base alla norma di interpretazione autentica di cui articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
  • di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;
  • dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è riservata ai soggetti che intendono riversare l’importo del credito indebitamente utilizzato, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato in compensazione fino al 22 Ottobre 2021. In altri termini, la regolarizzazione riguarda i crediti maturati negli esercizi 2015-2019 e utilizzati in compensazione a mezzo F24 fino al 22 Ottobre 2021.

La procedura di regolarizzazione non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, ossia fino al 22 ottobre 2021. Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta. È fatto salvo l’esercizio dei poteri degli uffici, di cui agli articoli 31 e ss. del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 3 giugno 2025 il modello di domanda approvato con il provvedimento in esame, secondo le modalità qui riportate. Nel modello il contribuente indica, altresì, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso ai quali ha rinunciato. In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre, nel modello, il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dello stesso sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 546.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025.

In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento spontaneo, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato.

Le istanze presentate con il modello in vigore antecedentemente alle modifiche di cui al decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono ritenute valide.

I soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nelle scadenze fissate dal decreto-legge n. 25 del 14 marzo 2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n.69.

 

Link al testo del provvedimento dell’Agenzia delle entrate, prot. n. 224105/2025 del 19 maggio 2025, recante: «Riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, come modificato dal decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69», pubblicato il 19.05.2025 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

Link al softwareRiversamentoCreditoImposta 2025 che consente la compilazione e la stampa dell’Istanza per la regolarizzazione, senza sanzioni ed interessi, degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

 

I codici tributo per il riversamento spontaneo

 

Si ricorda che con Risoluzione n. 34 del 5 luglio 2022 l’Agenzia delle entrate ha istituito i codici tributo per il riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dell’articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

 

I codici tributo istituiti sono i seguenti:

  • “8170” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – UNICA SOLUZIONE”;
  • “8171” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – PRIMA RATA”;
  • “8172” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – SECONDA RATA”;
  • “8173” denominato Riversamento spontaneo del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo – articolo 5, commi da 7 a 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 – TERZA RATA”.

 

Si precisa che, in caso di pagamento rateale, gli interessi sono versati unitamente all’importo dovuto con la seconda e la terza rata.

In sede di compilazione del modello “F24 ELIDE”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

  • nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
  • nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, sono indicati:
    • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
    • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
    • nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione 34/E del 2022 (8170, 8171, 8172 oppure 8173);
    • nel campo “anno di riferimento”, il periodo di maturazione del credito cui si riferisce il riversamento, nel formato “AAAA”;
    • nel campo “importi a debito versati”, l’importo del riversamento spontaneo, eventualmente comprensivo degli interessi in base al codice tributo.

 

 

Riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per ricerca e sviluppo. Il Decreto PA 2025 riapre i termini fino al 3 giugno 2025

 

L’articolo 19, commi da 5 a 9 del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69 ha prorogato dal 31 ottobre 2024 al 3 giugno 2025 il termine di adesione alla procedura di riversamento spontaneo dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente fruiti, con conseguente modifica dei termini di versamento delle somme dovute a seguito di tale adesione.

In particolare il citato articolo 19, comma 5, dispone la riapertura del termine per l’adesione alla procedura di riversamento spontaneo, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo indebitamente utilizzati, di cui all’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215. In particolare, il nuovo termine è fissato al 3 giugno 2025 (in luogo del previgente 31 ottobre 2024).

Vengono, altresì, stabilite le modalità di versamento delle somme dovute in caso di adesione alla procedura:

  • in un’unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • ovvero in tre rate di pari importo, di cui la prima da corrispondere entro il 3 giugno 2025 e le successive entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

La norma in esame prevede, inoltre, l’applicazione, a decorrere dal 4 giugno 2025 (in precedenza 17 dicembre 2024), sulle rate successive alla prima, degli interessi, calcolati al tasso legale, di cui all’articolo 5, comma 11, del menzionato decreto e fa salve le disposizioni di cui ai commi da 7 a 12 dell’articolo medesimo (come modificato dal comma 7).

Il comma 6 stabilisce che, qualora alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, l’atto o il provvedimento impositivo, riferito a crediti oggetto dell’istanza medesima validamente presentata, sia divenuto definitivo, il riversamento deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il termine del 3 giugno 2025.

Il comma 7, lettere a) e b), introduce modifiche all’articolo 5, comma 12, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

Nello specifico, la lettera a) prevede che, laddove la procedura di riversamento concerna crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali, alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, penda un contenzioso, l’adesione alla procedura di riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso stesso, da eseguire entro il termine del 3 giugno 2025, con conseguente compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Peraltro, con riguardo agli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di presentazione del ricorso di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992, viene disposto che la dichiarazione di adesione equivale a rinuncia al ricorso medesimo. La lettera b) stabilisce che, in deroga all’articolo 3, comma 3, della legge n. 212 del 2000, con riferimento ai crediti d’imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017, il termine di decadenza per l’emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, è prorogato di due anni (e non più di un anno). Il comma 8 modifica, a fini di coordinamento normativo, l’articolo 1, comma 458, della legge n. 207 del 2024 (legge di bilancio 2025), sostituendo il temine del 31 ottobre 2024 con quello del 3 giugno 2025.

Sul punto, si ricorda che il comma 458 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (in “Finanza & Fisco” n. 41-42/2024, pag. 2480), riconosce un contributo in conto capitale per investimenti ai soggetti che hanno aderito alla procedura di riversamento del credito d’imposta in ricerca e sviluppo, del quale hanno fruito senza averne titolo. Le modalità di erogazione del contributo, le percentuali dello stesso e la sua rateizzazione sono stabilite, ai sensi del comma 459, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze

 

Le misure previste dal c.d. “Decreto PA 2025” pubblicate in Gazzetta

Link al testo del Decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni». Testo coordinato pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 109 del 13 maggio 2025



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