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Tar Campania 955/2025: soglia di gravità oltrepassata solo se l’importo supera il 10% del valore dell’appalto o della quota assunta
Le infrazioni fiscali non ancora definitivamente accertate possono rappresentare motivo di esclusione da una gara pubblica solo se ritenute “gravi”. Secondo quanto stabilito dal Tar Campania con la sentenza n. 995 del 29 maggio, tale gravità è configurabile solo se l’importo oggetto del mancato versamento – al netto di interessi e sanzioni – raggiunge almeno il 10% del valore dell’appalto.
Nel caso in cui l’operatore economico partecipi tramite subappalto, consorzio o raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI), tale soglia si applica rispetto al valore della prestazione affidata al singolo soggetto coinvolto, non all’intero contratto.
La nuova disciplina degli appalti distingue tra:
- cause di esclusione obbligatorie: nel primo caso, la stazione appaltante è tenuta a escludere l’operatore senza margine decisionale;
- cause di esclusione facoltative: le amministrazioni hanno facoltà di valutare l’affidabilità del partecipante. Tra le esclusioni discrezionali rientrano le violazioni gravi (ma non definitive) degli obblighi fiscali o contributivi.
Il riferimento normativo per determinare quando un’infrazione fiscale o previdenziale possa dirsi “grave” è l’Allegato II.10 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che riprende quanto già previsto nel D.M. 22 settembre 2022, adottato in attuazione dell’articolo 80, comma 4, del precedente Codice Appalti (D.Lgs. 50/2016). Una violazione è considerata grave se l’importo dovuto è almeno pari al 10% dell’appalto e comunque non inferiore a 35.000 euro.
Nel caso esaminato dal Tar, una RTI si era vista contestare l’aggiudicazione di un appalto a causa di una presunta irregolarità fiscale, non ancora definitiva, da parte di una delle imprese associate. L’atto di recupero contestato era stato notificato dopo la scadenza per la presentazione delle domande e il relativo ricorso era ancora pendente. I giudici hanno però ritenuto che non si configurasse una violazione grave, poiché l’importo contestato (escludendo sanzioni e interessi) era inferiore alla soglia del 10% rispetto alla quota di lavori affidata all’impresa in questione.
In aggiunta, è stato rilevato che l’operatore aveva già avviato una richiesta di rateizzazione dei debiti fiscali, regolarmente in corso.
Il tema delle cause di esclusione legate a questioni tributarie continua a sollevare interrogativi. Per le violazioni definitivamente accertate, infatti, il Tar del Lazio – con ordinanza n. 6562 del 2 aprile 2025 – ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, sollevando dubbi sulla compatibilità della normativa nazionale con il diritto comunitario.
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