Rimborso delle accise sul gasolio commerciale utilizzato nel settore del trasporto nel secondo trimestre 2025


Si ricorda che le istanze di rimborso delle accise sul gasolio commerciale e HVO, utilizzato nel settore dei trasporti, relative ai consumi effettuati nel corso del secondo trimestre 2025 (1° aprile – 30 giugno), potranno essere presentate fino al 31 luglio 2025

A stabilirlo è l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con nota n. 382555 del 26 giugno 2025.

AVENTI DIRITTO E MODALITA’ DI FRUIZIONE DEL RIMBORSO

Il beneficio spetta per:

  • l’attività di trasporto di merci con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, esercitata da:
  1. persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;
  2. persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente istituito;
  3. imprese stabilite in altri Stati membri UE, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina UE per l’esercizio della professione di trasportatore di merci su strada;
  • l’attività di trasporto di persone svolta da:
  1. enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 422/1997 e relative leggi regionali di attuazione;
  2. imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 285/2005;
  3. imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 422/1997;
  4. imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al Regolamento (CE) n. 1073/2009;
  • l’attività di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, deve essere riprodotto su supporto informatico da consegnare unitamente alla suddetta dichiarazione.

Il rimborso può essere usufruito in compensazione tramite il modello F24, decorsi 60 gg dalla presentazione della dichiarazione senza che l’ufficio doganale abbia sollevato eccezioni (silenzio-assenso). Il relativo codice tributo è 6740.

I crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al primo trimestre 2025 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà pertanto essere presentata entro il 30 giugno 2027

 

FATTISPECIE ESCLUSE DALL’AGEVOLAZIONE

Ricordiamo che:

  1. a decorrere dal 1° gennaio 2021, per i soggetti di cui ai punti 1) e 2) sopra richiamati, per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), sono esclusi dall’agevolazione i consumi di gasolio per autotrazione impiegato dai veicoli di categoria euro 4 o inferiore. Tale esclusione si inserisce nel quadro di una progressiva riduzione dell’ambito di operatività dell’art. 24-ter del TUA in materia di gasolio commerciale e fa seguito alle precedenti restrizioni intervenute a partire dal 1° gennaio 2015 con l’esclusione dall’agevolazione dei consumi relativi ai veicoli di categoria euro 0 o inferiore, poi dei veicoli di categoria euro 2 o inferiore (dal 1° gennaio 2016) e, da ultimo, dei veicoli di categoria euro 3 o inferiore (dal 1° ottobre 2020).

Non sono ammessi all’agevolazione i consumi di gasolio usato come carburante impiegati da:

  • veicoli di categoria euro 4 o inferiore, in relazione ai soggetti di cui ai precedenti punti 1) e 2);
  • veicoli di massa complessiva inferiore a 7,5 tonnellate, in relazione ai soggetti di cui al punto 1);
  • veicoli di categoria M1 in relazione ai soggetti di cui al punto 2).

 

IMPORTO RIMBORSABILE

Con il decreto 14 maggio 2025 è stata disposta, in attuazione dell’art. 3 del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, a decorrere dal 15 maggio 2025, la variazione dell’aliquota normale di accisa sul gasolio usato come carburante, che è passata da 617,40 a 632,50 euro per mille litri di prodotto (in sostanza 1,5 centesimi di euro per litro).

Al fine di incentivare l’utilizzo di carburanti più sostenibili sotto il profilo ambientale, sempre il D.Lgs. n. 43/2025 ha previsto, all’art. 3, comma 4, che ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), a cui è attribuita l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante ed immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applichi l’aliquota ridotta di 617,40 euro per mille litri, per un periodo di 5 anni a decorrere dal 15 maggio 2025.

L’applicazione dell’aliquota agevolata implica che tali biocarburanti soddisfano le condizioni previste dall’art. 44, par. 5, del Reg. (UE) 651/2014, ovvero essere:

  1. conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
  2. prodotti a partire da materie prime elencate nell’Allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001.

In virtù di quanto sopra, stante l’invarianza dell’aliquota di accisa agevolata pari a 403,22 euro per mille litri, la misura del rimborso riconoscibile è differenziata in base al periodo di consumo e alla tipologia di prodotto utilizzato.

Pertanto:

  • per il periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo) il rimborso è pari a 214,18 euro per mille litri di gasolio commerciale (compresi gasoli paraffinici conformi ottenuti da sintesi o da idrotrattamento HVO). Tale valore corrisponde alla differenza tra l’aliquota d’accisa sul gasolio generalizzata (pari a 617,40 euro per mille litri) e l’aliquota dell’accisa agevolata per il gasolio professionale pari a 403,22 euro per mille litri. Per questo primo periodo di consumo va compilato il quadro A-1 della dichiarazione;
  • per il periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 (II° periodo di consumo):
  • il rimborso è pari a 229,18 per mille litri di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025. In questo caso il valore del rimborso è dato dalla differenza tra la nuova aliquota generalizzata pari a 632,40 euro per mille litri e quella agevolata pari a 403,22 euro per mille litri. In questo caso va compilato il quadro A-2 della dichiarazione;
  • il rimborso è pari a 214,18 per mille litri per i solo gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025. In questo caso il valore del rimborso è dato dalla differenza tra la minore accisa che grava su tali carburanti, pari a 617,40 euro per mille litri e quella agevolata pari a 403,22 euro per mille litri. In applicazione del Regolamento (UE) 651/2014, i combustibili che rientrano in tale categoria sono quelli conformi ai criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra secondo la direttiva UE 2018/2001. In questa ipotesi va compilato il quadro A-3 della dichiarazione.

La nota ADM specifica che solo per il II° periodo di consumo l’esercente attività di trasporto deve provvedere, sulla base delle informazioni in suo possesso (es: annotazioni riportate negli e-DAS, nella documentazione commerciale, nella fattura, ecc.), a distinguere i consumi di gasolio paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025, che vanno imputati al quadro A-2, da quelli per i quali tali condizioni sono invece soddisfatte, da imputare al quadro A-3.

Considerate le difficoltà operative che le aziende potrebbero riscontrare laddove non disponessero di elementi sufficienti per determinare se l’HVO acquistato rientri o meno nella categoria soggetta ad aliquota ridotta, Confindustria, tramite le sue associazioni di settore, ha avviato un confronto con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per fornire istruzioni operative per le modalità di rimborso dell’HVO.

 

PRECISAZIONI SULLE MODALITA’ DI COMPILAZIONE DEI QUADRI A-n

Occorre compilare:

  • il Quadro A-1 con i dati relativi ai consumi di gasolio (inclusi i gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO)) effettuati nel I° periodo di consumo (dal 1° aprile al 14 maggio 2025);
  • il Quadro A-2 con i dati relativi ai consumi di gasolio e/o di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, effettuati nel II° periodo di consumo (dal 15 maggio al 30 giugno 2025);
  • il Quadro A-3 con i dati relativi ai consumi dei soli gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 43/2025, effettuati nel II° periodo di consumo (dal 15 maggio al 30 giugno 2025).

I consumi di gasolio sono da imputare al I° o al II° periodo di consumo sulla base della data in cui sono stati effettuati i rifornimenti di carburante, come risulta:

  • dalla descrizione dell’operazione nella fattura emessa dall’esercente impianto di distribuzione stradale di carburante;
  • dalle informazioni di dettaglio sui prelievi di carburante effettuati riportate nella fattura ad emissione differita di cui all’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. n. 633/72, anche in forma di allegato riepilogativo che ne costituisce parte integrante o di altro documento equipollente a comprova;
  • nel caso di impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, dalla data di ricezione del gasolio comprovata dal Documento di Accompagnamento Semplificato dei prodotti assoggettati ad accisa (e-DAS) emesso dall’esercente deposito speditore, a prescindere dalla data successiva di ripartizione del prodotto tra i mezzi di cui ha la disponibilità.

E’ utile precisare che:

  • nelle colonne “DATA INIZIO POSSESSO” e “DATA FINE POSSESSO” del quadro A-1 è previsto l’inserimento, rispettivamente, delle date “1° aprile” e “14 maggio” dell’anno 2025; nelle stesse colonne del quadro A-2 e del quadro A-3 è previsto l’inserimento delle date “15 maggio” e “30 giugno” dell’anno 2025; in assenza di indicazioni da parte dell’esercente, vengono riportate le predette date;
  • la colonna “MEZZI SPECIALI” è riservata ai semirimorchi o rimorchi destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature permanentemente installate, alimentate da motori e serbatoi autonomi. Non vanno indicati pertanto i mezzi (trattori, motrici) dotati di unico serbatoio adibito sia all’alimentazione del motore di trazione che delle attrezzature ausiliarie complementari alla funzione di trasporto, già riportati unitariamente come autoveicoli.

 

Con espresso riferimento al Quadro A-1:

–      nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 1° aprile e il 14 maggio 2025 (I° periodo di consumo) o comunque imputabili a tale periodo di consumo sulla base dei criteri individuati in precedenza;

–      nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale rifornito nel periodo 1° aprile – 14 maggio 2025 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.

Con espresso riferimento invece ai Quadri A-2 e A-3:

–      nella colonna “LITRI CONSUMATI”, l’esercente indica, per ciascun mezzo, esclusivamente i litri di gasolio per autotrazione riforniti tra il 15 maggio e il 30 giugno (II° periodo di consumo) o comunque imputabili a tale periodo di consumo sulla base dei criteri individuati in precedenza. Avrà cura di indicare, rispettivamente, nel Quadro A-2 i consumi di gasolio e di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che non soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025 e nel Quadro A-3 quelli di gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) che soddisfano le condizioni di cui all’art. 3, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. 43/2025;

–      nella colonna “KM PERCORSI (h MEZZO SPECIALE)”, l’esercente dovrà attenersi all’inserimento dei chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo o, per ciò che concerne i mezzi speciali, delle ore di effettivo funzionamento dell’attrezzatura permanentemente installata avendo cura di imputarli al gasolio commerciale, distinguendo i consumi dei diversi carburanti nel rispettivi quadri, rifornito nel periodo 15 maggio – 30 giugno 2025 anche, laddove necessario, sulla base di stime che tengano conto dei consumi specifici dei mezzi, di valori medi ricavabili da serie storiche dei consumi stessi nonché delle condizioni di utilizzo del mezzo di trasporto.

Si ricorda infine che l’art. 8 (“Disposizioni in materia di accisa sul gasolio commerciale”) del D.L. n. 124/2019 ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, un limite quantitativo fissato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione in esame, per ogni chilometro percorso.

Di conseguenza, il rimborso verrà riconosciuto solo per i mezzi che hanno registrato un consumo di gasolio pari o inferiore a 1 litro per ogni km percorso nel trimestre di riferimento.

Non saranno accettate dichiarazioni con l’indicazione di litri consumati maggiori dei chilometri percorsi.



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