Piano Nazionale per gli investimenti Complementari: disciplina IVA


Con la risposta n. 202 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento IVA applicabile agli interventi di riqualificazione realizzati nell’ambito del Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC), negando sia l’applicazione del regime di non imponibilità IVA ex art. 72 c. 1 lett. c) DPR 633/72 sia l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10% per le opere di urbanizzazione secondaria.

Si ricorda che l’art. 72 c. 1 lett. c) DPR 633/72 qualifica come non imponibili le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione (….), anche se effettuate nei confronti di imprese o enti per l’esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con l’Unione, nei limiti, per questi ultimi, della partecipazione dell’Unione stessa.

Il regime di non imponibilità in commento si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo nazionale:

1. direttamente nei confronti dell’Unione europea che, agendo nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, stipula contratti di ricerca e simili con il soggetto passivo nazionale, assumendo così la veste di committente del progetto;

2. direttamente a favore delle imprese o degli enti che hanno stipulato contratti di ricerca o di associazione e simili con l’Unione. È infatti fisiologico che il contraente principale possa affidare, in tutto o in parte, a un terzo l’esecuzione delle operazioni che si è obbligato a realizzare nei confronti dell’Unione (c.d. subcontratto). Tale subcontratto può essere considerato alla stregua di un mezzo di adempimento, con il quale si realizza una forma di collaborazione interna finalizzata alla realizzazione del progetto. Sono invece escluse da questo beneficio le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nello stadio più a valle della catena commerciale, cioè a favore dei fornitori dei soggetti che hanno stipulato i predetti contratti;

3. i progetti sono finanziati con fondi unionali.

Nel caso di specie, l’istante è IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), soggetto attuatore di un progetto di riqualificazione – denominato “ZETA” – finanziato tramite fondi PNC, integrativi rispetto al PNRR. Il progetto coinvolge una partnership pubblico-privata, guidata da GAMMA, beneficiaria del contributo e proponente, mentre la società istante svolge il ruolo di soggetto attuatore. L’intervento, regolato da una convenzione stipulata nel 2022, prevede la realizzazione di strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, articolati in quattro lotti: foresteria, sala conferenze, recupero di un capannone industriale per laboratori e spazi di ricerca, e un impianto sperimentale di agricoltura.

La società auspicava di poter applicare il regime di non imponibilità IVA agli acquisti di beni e servizi, sostenendo che il finanziamento fosse collegato a un contratto di ricerca in ambito PNRR tra GAMMA e Unione Europea. In subordine, chiedeva l’aliquota agevolata al 10% come opera di urbanizzazione secondaria.

L’AE ha negato entrambe le richieste. In primo luogo, ha escluso la non imponibilità IVA, rilevando che il progetto ZETA è finanziato esclusivamente con fondi nazionali e non sussistono vincoli contrattuali diretti con l’Unione Europea, come richiesto dall’art. 72 c. 1 lett. c) DPR 633/72. In secondo luogo, ha respinto l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%: i lotti oggetto di intervento (foresteria, sala conferenze, laboratori, serre) non sono qualificabili come opere di urbanizzazione secondaria o edifici scolastici, mancando la prevalenza di attività didattico-formativa rispetto alla ricerca.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate conclude che alle prestazioni di servizi per la realizzazione dei quattro lotti deve essere applicata l’aliquota IVA ordinaria.

Fonte: Risp. AE 6 agosto 2025 n. 202



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