Revoca del finanziamento pubblico se l’impresa fallisce


La Cassazione, con l’ordinanza 6 agosto 2025 n. 22770, ha confermato come il fallimento dell’impresa rappresenti una causa di revoca di un finanziamento pubblico.

Il DLgs. 123/98 (recante le disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4 comma 4 lettera c) della L. 59/97), non contempla espressamente il fallimento del beneficiario tra le ipotesi di revoca dei benefici di cui al comma 3 dell’art. 9 del DLgs. 123/98.
Tale norma stabilisce che, qualora i beni acquistati con gli interventi di sostegno pubblico siano alienati, ceduti o distratti nei 5 anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso al predetto intervento pubblico, è disposta la revoca dello stesso



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