la rilevanza della fattibilità concreta e dell’idoneità dei flussi di cassa


Fattibilità concreta e idoneità dei flussi di cassa sono due elementi rilevanti ai fini dell’omologa del concordato minore

Il Tribunale di Brescia, con un Decreto di fine 2024, si è espresso in tema di concordato minore, affermando che la proposta di omologazione presentata da una società di persone, sostenuta da finanziamenti esterni, deve essere dichiarata inammissibile se non si dimostra l’idoneità dei flussi di cassa a garantire il pagamento puntuale dei debiti correnti e di funzionamento.

La causa giuridica del concordato minore si basa infatti sull’obiettivo di eliminare lo stato di insolvenza, ed è pertanto onere della parte proponente allegare e dimostrare, attraverso la documentazione di costi e ricavi, la capacità dell’impresa di mantenere l’attività aziendale e onorare le obbligazioni future.

Concordato minore e omologazione della proposta: il caso analizzato

Nel caso di specie, la società aveva formulato una proposta di concordato minore che prevedeva il soddisfacimento integrale delle spese di procedura e il pagamento del 7 per cento dei creditori, sia privilegiati che chirografari.

La procedura di concordato era stata quindi dichiarata aperta con decreto.

L’OCC (Organismo di composizione della crisi) aveva dichiarato che la proposta concordataria non era stata approvata dai creditori, considerato che il 75 per cento degli stessi aveva espresso voto contrario.

Il debitore aveva quindi chiesto che il concordato, pur non approvato dai creditori, venisse omologato.

Avverso la domanda di omologa avevano però proposto opposizione i proprietari dell’immobile locato alla società debitrice, facendo presente che la conduttrice non aveva pagato i canoni di locazione relativi agli ultimi cinque mesi dell’anno.

Gli opponenti avevano quindi evidenziato che dal mancato pagamento si poteva evincere come l’insolvenza della società ricorrente non sarebbe venuta meno anche in caso di omologazione della proposta concordataria.

Con memoria successivamente depositata l’OCC dichiarava che la debitrice aveva poi pagato il debito pregresso.

Secondo il Tribunale la doglianza di parte opponente era fondata.

Concordato minore: i punti rilevanti del caso analizzato

Rileva il giudice che la causa giuridica del concordato minore, come del resto anche degli altri strumenti di regolazione della crisi, consiste, come noto, nell’eliminazione dello stato di insolvenza.

Quando il concordato proposto prevede la continuazione dell’attività di impresa, come era anche nel caso in esame, parte proponente deve dunque allegare e dimostrare che, attraverso il concordato, e quindi attraverso la “cancellazione” dei crediti concorsuali non soddisfatti, l’impresa risulti poi capace di rimanere in attività.

Parte ricorrente avrebbe pertanto dovuto provare di essere in grado, una volta omologato il concordato, di far fronte alle proprie obbligazioni alla scadenza.

Ma, nella specie, non solo la parte non aveva dimostrato niente al riguardo, ma il mancato pagamento, alla regolare scadenza degli stessi, dei canoni di locazione maturati dopo il deposito della domanda costituiva senz’altro elemento di prova di segno contrario.

Né l’OCC aveva argomentato alcunché al riguardo, considerato che anche nella memoria con cui dava conto dell’avvenuto pagamento del debito pregresso non aveva comunque precisato con quale denaro erano stati pagati i canoni scaduti, né aveva svolto alcuna analisi per dimostrare che i flussi di cassa della società sarebbero poi stati in grado di garantire il puntuale pagamento dei crediti via via maturati.

In conclusione, e al di là dello specifico caso processuale, giova evidenziare che l’omologa può essere in questi casi negata in presenza di una manifesta non fattibilità del piano, e, comunque, soprattutto in caso di prevista continuazione dell’attività, di una manifesta incapacità ad adempiere alle obbligazioni.

La legge distingue del resto tra concordato minore in continuità e concordato minore liquidatorio, con una chiara preferenza per il primo, prevedendo che la proposta di concordato debba consentire “di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale” (comma 1 dell’art. 74 CCII).

Fuori dai casi previsti dal comma 1, “il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l’apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l’attivo disponibile al momento della presentazione della domanda” (comma 2 dell’art. 74 CCII; laddove, nel caso sopra esaminato, un terzo si era comunque dichiarato disponibile ad apportare 15.000 euro a titolo di finanza esterna).

Posto, del resto, che la valutazione sul merito della proposta compete ai creditori, anche con riferimento alla concreta prospettiva di adempimento dell’impegno assunto dagli istanti e dai terzi, l’omologa può essere negata in presenza di una manifesta non fattibilità del piano stesso.

In ogni caso, bisogna anche tenere presente che agli OCC restano riservate le funzioni di cui all’art. 81 CCII e in particolare quella di vigilare sull’esatto adempimento del concordato.

Concordato minore: la rilevanza della fattibilità economica

In un tale scenario, in definitiva, anche il concordato minore presuppone la “fattibilità” economica del relativo piano, laddove però definire il concetto di “fattibilità” non è sempre agevole.

Il giudice, dispone la norma, in caso di concordato con continuità omologa se la proposta “consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale”, dovendo quindi effettuare una proiezione prognostica e formarsi il convincimento positivo in merito alla prosecuzione.

Un altro tema è poi se tale giudizio e valutazione debba riferirsi al momento in cui la procedura è stata dichiarata aperta, oppure al successivo momento in cui il concordato deve essere omologato.

Quando infatti tra i due passaggi passi un non irrisorio lasso temporale, come accade quasi sempre, potranno intervenire fatti ed eventi che rivelino la (perdurante) difficoltà economica del richiedente (come era successo anche nel caso esaminato, laddove appunto erano stati lamentati i mancati pagamenti dei canoni di locazione proprio nei mesi intercorsi tra i due passaggi).

A tal fine potrebbe rilevare allora il concetto di verosimiglianza secondo la comune esperienza (cfr., Cass. SS.UU., 23 gennaio 2013, n. 1521 e Cass. 7 aprile 2017, n. 9061), potendo il Tribunale giudicare la fattibilità economica secondo il suo prudente apprezzamento e differenziando la sua posizione e valutazione quanto ad ammissibilità giuridica e fattibilità economica secondo l’id quod plerumque accidit.



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