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Profili fiscali delle polizze catastrofali in attesa di chiarimenti


In uno Studio pubblicato ieri, ANC e Confimi Industria hanno preso in esame la normativa che impone l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali (introdotta dall’art. 1 commi 100 – 111 della L. 213/2023), evidenziando le criticità, anche fiscali, che scaturiscono dalla disciplina per come è scritta.

Preliminarmente, lo Studio illustra uno dei profili più controversi dell’istituto, quello relativo al caso in cui i beni da assicurare siano impiegati da un soggetto diverso dal proprietario. A seguito del susseguirsi di disposizioni sul punto (oltre alla norma della legge di bilancio, anche l’art. 1-bis comma 2 del DL 155/2024 e il DL 39/2025 convertito), l’assicurazione va stipulata anche per i beni che l’imprenditore ha in godimento a vario titolo (locazione, comodato, leasing) e di cui non è proprietario, salvo che siano già assicurati (come chiarito anche dalle FAQ del MIMIT del 1° aprile 2025).

Il DL 39/2025 ha poi previsto che l’imprenditore conduttore che stipula la polizza sia tenuto a corrispondere l’indennizzo per gli eventuali danni al proprietario del bene, il quale deve utilizzare le somme per il ripristino dei beni danneggiati o periti o della loro funzionalità. Nel caso in cui il proprietario non destini l’indennizzo al ripristino dei beni, l’imprenditore conduttore ha diritto a una somma corrispondente al lucro cessante per il periodo di interruzione dell’attività di impresa a causa dell’evento catastrofale, nel limite del 40% dell’indennizzo percepito dal proprietario.

Non appare chiaro, tuttavia, chi, tra proprietario e conduttore, debba sopportare le sanzioni per il caso di inadempimento (esclusione da contributi, sovvenzioni e agevolazioni); secondo il documento, qualora nessuno stipuli, entrambe le imprese correrebbero il rischio di perdere l’accesso alle misure.

Le associazioni firmatarie, poi, illustrano le questioni fiscali che possono generarsi in conseguenza delle incertezze normative sulla materia.
In quest’ambito, un primo aspetto problematico è quello della deducibilità del premio pagato all’assicuratore.
Posto che, se la polizza è stipulata dal proprietario del bene, il costo dovrebbe essere inerente e deducibile nella determinazione del reddito d’impresa, lo Studio invoca dei chiarimenti circa la possibilità che i premi siano deducibili anche quando l’assicurazione è stipulata dal conduttore; chiede inoltre di precisare che la deducibilità valga anche per la quota di premio riferibile ai c.d. “immobili patrimonio” e di “introdurre la deducibilità di dette polizze anche del reddito delle imprese in regime forfetario”.

Un altro caso non infrequente che potrebbe verificarsi è quello in cui le parti pattuiscono che la polizza venga stipulata dal proprietario, stabilendo che il conduttore rifonda a quest’ultimo il premio o parte di esso. Sul punto, le associazioni si chiedono quale sia il trattamento ai fini IVA della somma riaddebitata dal locatore al conduttore. Da un lato, infatti, laddove si ritenesse sussistente il principio di accessorietà ex art. 12 del DPR 633/72, la somma potrebbe essere soggetta al medesimo trattamento previsto per il canone. Se, invece, si dovesse considerare che l’operazione sia distinta e autonoma rispetto alla locazione, “invocando la disciplina del mandato senza rappresentanza”, la prestazione potrebbe beneficiare dell’esenzione da IVA prevista dall’art. 10 comma 1 n. 2 del DPR 633/72 per i premi di assicurazione.

Un ulteriore profilo esaminato riguarda il caso in cui proprietario e conduttore convengano formalmente che sia quest’ultimo a stipulare la copertura (mantenendo, per i contratti in corso, immutato il canone di locazione). Ad avviso di ANC e Confimi Industria, la stipula della polizza da un’impresa diversa dal proprietario potrebbe configurare una permuta “occulta”.

I giudici di legittimità in passato hanno sottolineato come l’art. 11 del DPR 633/72 abbia portata più estesa rispetto all’art. 1552 c.c., comprendendo anche le “ipotesi di permute di servizi con altri servizi”. Un caso, non infrequente, è quello in cui la parte conduttrice si accolla lavori di risistemazione dell’immobile a fronte di uno sconto sul canone di locazione (si veda Cass. n. 28725/2017).
Lo Studio invoca un chiarimento che escluda chiaramente questa possibilità, posto che altrimenti si correrebbe il rischio che sia eccepita in capo al locatore una “sotto fatturazione della base imponibile, in violazione dell’art. 13 comma 1, del dPR 633/72”.

Infine, una proposta riguarda l’imposta sostitutiva sulle assicurazioni pari al 21,25%: per le polizze catastrofali, questa andrebbe esclusa, in analogia a quanto previsto per le polizze catastrofali, facoltative, a copertura di abitazioni private.



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