La nuova modulistica per la conferma requisiti
Questa settimana mettiamo in pausa i nostro speciale dedicato al Potenziale per le PMI per dare spazio a “breaking news” di estrema importanza e urgenza vista la coincidenza dei tempi di deposito dei bilanci 2024.
Come vi abbiamo informato con il precedente articolo, la Camera di Commercio di Milano ha approvato nel mese di maggio la modulistica da utilizzare per la conferma dei requisiti delle imprese startup innovative.
Adesso è il turno del Registro Imprese, che ha pubblicato la modulistica standard a livello nazionale, da utilizzare in sede di comunicazione unica per il mantenimento dell’iscrizione nella sezione speciale. Analizziamo di seguito le differenze principali tra i due modelli.
Dal punto di vista normativo, e non poteva essere altrimenti, i due modelli sono equivalenti; essi si riferiscono infatti ai commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 25 del DL 197/2012.
Entrambi inoltre prevedono la selezione di una delle opzioni A, B o C, in funzione dello stato di tempo intercorso tra l’iscrizione delle startup alla sezione speciale e la data di conferma dei requisiti: entro 3 anni, tra 3 e 5 anni, oltre 5 anni.
I diversi requisiti temporali sono inoltre puntualmente elencati, ed ambedue i modelli avvertono che è preventivamente necessaria l’aggiornamento della CD vetrina startup.
Ricordiamo infatti che in sede di approvazione del bilancio, le startup devono porre in essere adempimenti ulteriori rispetto alle imprese non iscritte nella sezione speciale.
La procedura
Entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio ad opera dell’assemblea dei soci, occorre:
✅Come tutte le imprese, depositare il bilancio stesso presso il registro delle imprese (insieme alla relazione di impatto qualora la società sia anche società benefit);
✅Depositare la pratica di mantenimento dei requisiti, quella di cui parliamo in questo articolo,
Entrambi gli adempimenti non possono essere effettuati se non è stata preventivamente aggiornata la vetrina delle startup, alla quale si accede da qui.
Le differenze della modulistica
Diciamo subito che il modello di Milano è arrivato prima; finora noi abbiamo utilizzato questo modello anche per altre camere di commercio, per il momento senza che le cciaa abbiano sollevato eccezioni.
Oggi invece, se con la camera di commercio di Milano è quindi possibile utilizzare sia il modello “meneghino” sia quello nazionale, per altre cciaa consigliamo di utilizzare il secondo.
La prima evidenza che salta all’occhio è che la modulistica di Milano è pubblicata anche in formato word, mentre quella nazionale per il momento è un file PDF non modificabile. Questo non rappresenta tuttavia un grosso problema, considerato che sono numerosi i software che consentono di trasformare un PDF in un file Word.
Il modello milanese appare inoltre più completo, arricchito di maggiori note esplicative e riferimenti normativi (incluse citazioni dei Regolamenti UE), commenti sulle soglie dei vari requisiti ecc…; è quindi più facilmente utilizzabile dai non addetti ai lavori o comunque da chi approccia la materia in modo saltuario.
Il modello nazionale mantiene lo stesso testo, ma in forma più schematica e asciutta, senza commenti o approfondimenti didattici. Entrambi comunque rimandano alla Guida UE per il calcolo dei parametri PMI.
La procedura “DIRE”
Veniamo ora al secondo argomento della breaking news di oggi.
Il registro imprese ha adeguato la procedura software di mantenimento dei requisiti, raggiungibile tramite DIRE (Depositi e Istanze Registro imprese), l’ambiente unico per la compilazione e l’invio telematico di pratiche al Registro Imprese.
Fino ai bilanci 2023 (limitandoci alle imprese con esercizio solare), infatti, i requisiti erano unici per i 5 anni di iscrizione al registro imprese. A partire dal 2024 invece i requisiti sono differenti a seconda che la startup si trovi nei primi 3 anni dall’iscrizione alla sezione speciale, nel biennio successivo o addirittura oltre il quinto anno.
Pertanto, l’ambiente di compilazione è stato adeguato. Nelle due immagini successive proponiamo gli screenshot tratti da DIRE con la suddivisione dei primi 2 periodi.
Startup nei primi 3 anni
Startup oltre il terzo anno
Il regime transitorio
Ricordiamo infine che la Legge 193/2024 (quella che ha modificato i requisiti) ha previsto un regime transitorio per le startup già iscritte alla data di entrata in vigore della Legge (18 dicembre 2024); l’adeguamento ai nuovi requisiti deve infatti avvenire:
✅in caso di start-up iscritte nel registro da oltre diciotto mesi, entro dodici mesi dalla scadenza del terzo anno;
✅in caso di start-up iscritte nel registro da meno di diciotto mesi, entro sei mesi dalla predetta scadenza.
Per maggiori dettagli rimandiamo al nostro precedente articolo.
A conclusione di questo contributo, dobbiamo sottolineare che le stesse Camere di Commercio in questo momento “navigano a vista”, per quanto riguarda il regime transitorio. Capita infatti molto spesso che il regime transitorio termini nel corso del 2025, in una data quindi sicuramente successiva alla conclusione dell’esercizio 2024 (vale a dire, il bilancio oggetto di approvazione) e magari anche successivamente al deposito dello stesso. Quindi può accadere che:
✅Il periodo transitorio termini tra il 31/12/2024 e la data di deposito del bilancio
✅Il periodo transitorio termini anche dopo la data di deposito del bilancio
Cosa scrivere nella nota integrativa? Quali requisiti indicarvi? E, di conseguenza, come compilare DIRE?
Come detto sopra, nemmeno le camere di commercio lo sanno. La casistica in cui ci siamo imbattuti è variegata: si va da “attendiamo le istruzioni del MIMIT” (ma ormai il tempo sta per scadere, almeno per i bilanci rinviati ai 6 mesi; per gli altri è già troppo tardi) a “indicate sia i requisiti triennali che quelli quinquennali”.
Come dice il vecchio detto popolare: “nel più ci sta il meno”. Indichiamoli entrambi, uno andrà pur bene.
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Altri aggiornamenti saranno pubblicati in corso d’anno.
Con il prossimo articolo riprendiamo lo speciale dedicato alle PMI
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