Con Risp. AE Consulenza giuridica n. 956–69/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti riguardo al trattamento fiscale dei premi erogati durante manifestazioni sportive equestri. La Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha sollevato dubbi interpretativi relativi alla tassazione di diverse tipologie di premi, considerando imposte dirette, ritenute e IVA, sia per percettori residenti che non residenti. La richiesta di chiarimenti si concentra su quattro fattispecie principali:
- premi erogati direttamente dalla Federazione;
- premi corrisposti da associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD) affiliate;
- premi erogati da imprese o enti commerciali;
- premi legati a contratti di lavoro sportivo.
Per quanto riguarda i premi erogati direttamente dalla Federazione, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che essi devono essere assoggettati a una ritenuta del 4%, come previsto dall’art. 5 DL 417/91 e dall’art. 28 DPR 600/73. Tale ritenuta è applicabile sia ai soggetti residenti che non residenti, con la possibilità di applicare convenzioni contro le doppie imposizioni. Inoltre, questi premi non sono rilevanti ai fini IVA, poiché non vi è un rapporto sinallagmatico tra il soggetto erogatore e il percettore.
I premi erogati da ASD e SSD affiliate alla Federazione sono invece soggetti a una ritenuta del 20%, come stabilito dall’art. 36 c. 6-quater D.Lgs. 36/2021 e dall’art. 30 DPR 600/73. Questa ritenuta si applica anche ai soggetti non residenti. Per i premi di importo inferiore o pari a 300 euro, è prevista un’esenzione temporanea fino al 31 dicembre 2024, introdotta dall’art. 14 c. 2-quater DL 215/2023. Anche in questo caso, i premi non sono rilevanti ai fini IVA, in quanto manca un rapporto sinallagmatico.
I premi erogati da imprese o enti commerciali seguono un regime fiscale differente. Se percepiti da persone fisiche residenti, sono soggetti a una ritenuta del 20% a titolo di acconto, mentre per i non residenti la ritenuta è del 30% a titolo di imposta, come previsto dall’art. 25 DPR 600/73.
Non è invece applicabile alcuna ritenuta per i premi erogati a soggetti diversi dalle persone fisiche. Anche questi premi sono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA.
Infine, i premi erogati nell’ambito di contratti di lavoro sportivo sono tassati come parte della retribuzione, seguendo il regime fiscale applicabile al contratto di lavoro. Questi premi non sono soggetti alla disciplina specifica per i premi sportivi, ma vengono assoggettati a imposizione unitamente alla parte fissa della retribuzione, secondo le regole proprie della categoria reddituale di appartenenza. Se percepiti da lavoratori autonomi, tali premi assumono rilevanza ai fini IVA, poiché costituiscono parte del compenso per la prestazione lavorativa.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, è necessario verificare la presenza di un rapporto sinallagmatico, ovvero uno scambio di reciproche prestazioni tra il soggetto erogatore e il percettore.
Per le fattispecie relative ai premi erogati direttamente dalla Federazione, da ASD e SSD affiliate e da imprese o enti commerciali, non sussiste tale rapporto, e pertanto i premi non sono rilevanti ai fini IVA. Diversamente, i premi percepiti da lavoratori autonomi nell’ambito di contratti di lavoro sportivo sono soggetti a IVA, poiché costituiscono parte del compenso per la prestazione lavorativa.
In conclusione, il trattamento fiscale dei premi varia in base alla tipologia di erogazione e al profilo del percettore. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni dettagliate per ciascuna fattispecie, chiarendo le modalità di applicazione delle ritenute e dell’IVA, nonché le eventuali esenzioni previste dalla normativa vigente.
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link