Credito di Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design


  • Atto di indirizzo pubblicato dal MEF
    Ieri il MEF ha pubblicato un atto di indirizzo (allegato) che chiarisce in modo rilevante la distinzione tra crediti d’imposta “inesistenti” e “non spettanti”. Si tratta di una precisazione di carattere generale, ma che assume particolare rilievo proprio per l’ambito del credito R&S&D&I, anche in relazione ai controlli e alle eventuali sanzioni.
  • Certificazione del Credito
    Il MIMIT ha recentemente fornito alcuni dati relativi al processo di certificazione del credito che trovate in allegato e che offrono un quadro aggiornato e utile per l’analisi e la valutazione dello strumento

 

L’atto di indirizzo sottolinea l’importanza della certificazione degli investimenti in R&S&I&D. Come sappiamo la certificazione, rilasciata da soggetti qualificati, attesta la conformità delle attività e dei costi, fornendo una garanzia sia per le imprese sia per l’Amministrazione finanziaria. Ricordiamo infatti, che in presenza di una certificazione valida, l’Amministrazione non può contestare l’esistenza del credito per motivi tecnici, salvo evidenza di frode o dolo.

 

Rilevanza della distinzione

 Il documento introduce una più rigorosa distinzione normativa e sanzionatoria tra le fattispecie di:

  • Crediti non spettanti (art. 1, comma 1, lett. g-quinquies): crediti formalmente esistenti ma utilizzati in violazione delle modalità previste, ad esempio per errori su importi, tempi o adempimenti.
  • Crediti inesistenti (art. 1, comma 1, lett. g-quater): crediti privi dei presupposti oggettivi o soggettivi, o ottenuti tramite artifici o documentazione falsa.

Sotto il profilo sanzionatorio, per i crediti inesistenti, è prevista una sanzione del 70% (raddoppiata in caso di frode). Per i crediti non spettanti, si applicano sanzioni in base al tipo di violazione.

I termini per gli atti di recupero sono entro il 31 dicembre del 5° anno per i crediti non spettanti ed entro il 31 dicembre dell’8°anno per i crediti inesistenti.

Nella sua parte finale l’atto ricorda che il contribuente può dotarsi di una certificazione rilasciata da soggetti qualificati e ammessi a sottoscriverla, che attesti che le attività svolte rientrano tra quelle ammissibili; che questa certificazione fornisce garanzia ex ante sulla spettanza del credito e che ha valore vincolante per l’Amministrazione finanziaria sotto il profilo tecnico.

Infatti, se il credito è coperto da certificazione, l’Amministrazione non può disconoscerne la spettanza non può rimettere in discussione la qualificazione tecnica delle attività. Può intervenire solo in casi di dolo, colpa grave o falsità documentale.

Questo atto di indirizzo può rappresentare un ulteriore passo verso una maggiore chiarezza e certezza giuridica per le imprese che beneficiano di crediti d’imposta, in particolare nel settore R&S&I&D e mira a ridurre il contenzioso e a uniformare l’azione dell’Amministrazione.



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