Gli importi del diritto camerale per l’anno 2025 sono i medesimi dell’anno precedente.
Così, con Nota del 18 dicembre 2024, Prot. 0127214, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) si è limitato a confermare, anche per l’anno 2025, gli importi dell’anno 2024, rilevando che «in assenza di nuovi interventi normativi la variazione del fabbisogno camerale è irrilevante ai fini della determinazione del diritto annuale 2025».
Per quanto attiene all’ambito soggettivo, si ricorda che il diritto camerale è dovuto da ciascuna impresa, iscritta o annotata nel Registro Imprese alla data del 1° gennaio, e da ogni soggetto, iscritto nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA).
In particolare, i soggetti tenuti al pagamento in misura fissa sono i seguenti:
- le imprese iscritte e le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro Imprese (art. 2, comma 1, D.M. 21 aprile 2011);
- le imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese (art. 2, comma 2, D.M. 21 aprile 2011);
- i soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (art. 2, comma 3, D.M. 21 aprile 2011);
- le società semplici non agricole e le società di cui all’art. 16, comma 2, D.Lgs. n. 96/2001 (art. 3, comma 2, D.M. 21 aprile 2011);
- le società semplici agricole (art. 3, comma 3, D.M. 21 aprile 2011);
- le imprese che esercitano attività economica anche attraverso unità locali: versano, per ciascuna di esse, alla Camera di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200 euro (art. 5, comma 2, D.M. 21 aprile 2011);
- le unità locali di imprese aventi la sede principale all’estero (art. 5, comma 2, D.M. 21 aprile 2011) e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero (art. 5, comma 3, D.M. 21 aprile 2011).
Si riportano nella seguente tabella le misure fisse previste.
Soggetto obbligato | Importi sede | Importi unità locale |
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale | 44,00 euro | 8,80 euro |
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria | 100,00 euro | 20,00 euro |
Società semplici non agricole | 100,00 euro | 20,00 euro |
Società semplici agricole | 50,00 euro | 10,00 euro |
Società tra avvocati (D.Lgs. n. 96/2001) | 100,00 euro | 20,00 euro |
Soggetti iscritti al Rea | 15,00 euro | |
Imprese con sede principale all’estero | 55,00 euro per ciascuna unità locale/sede secondaria |
Tutte le altre imprese, iscritte nel Registro delle imprese, devono versare un diritto annuale commisurato al fatturato conseguito nell’esercizio 2024, secondo le misure fisse, o aliquote per scaglioni di fatturato, con un minimo di 200,00 euro e fino ad un massimo di 40.000,00 euro.
Scaglioni di fatturato | Aliquote | |
Da zero | A 100.000,00 euro | 200,00 euro |
Oltre 100.000,00 euro | A 250.000,00 euro | 0,015% |
Oltre 250.000,00 euro | A 500.000,00 euro | 0,013% |
Oltre 500.000,00 euro | A 1.000.000,00 euro | 0,010% |
Oltre 1.000.000,00 euro | A 10.000.000,00 euro | 0,009% |
Oltre 10.000.000,00 euro | A 35.000.000,00 euro | 0,005% |
Oltre 35.000.000,00 euro | A 50.000.000,00 euro | 0,003% |
Oltre 50.000.000,00 euro | 0,001% Fino a un massimo di 40.000,00 euro |
Si rammenta che l’art. 28, comma 1, D.L. n. 90/2014, conv. con modif. nella Legge n. 114/2014, stabilisce che «Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l’importo del diritto annuale di cui all’articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni, come determinato per l’anno 2014, è ridotto, per l’anno 2015, del 35 per cento, per l’anno 2016, del 40 per cento, e, a decorrere dall’anno 2017, del 50 per cento».
Alla luce di tale disposizione, che sostanzialmente vincola la determinazione delle misure del diritto annuale, è stato adottato il D.I. 8 gennaio 2015, con il quale sono state determinate le misure del diritto annuale a decorrere dal 2015, in conformità alle riduzioni percentuali legislativamente previste a partire dal 2015.
Va da sé che le misure individuate sono soggette, a conclusione del calcolo, alla riduzione complessiva del 50 per cento, con la conseguenza, ad esempio, che per le imprese con fatturato fino a 100.000,00 euro, l’importo del diritto annuale da versare è pari a 100,00 euro.
Infine, si ricorda che ciascuna Camera di commercio ha la possibilità, ai sensi dell’art. 18, comma 10, Legge n. 580/1993, e successive modificazioni, di aumentare la misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento. Le Camere di commercio che hanno deliberato una maggiorazione sono quelle elencate nell’Allegato A, D.I. 23 febbraio 2023.
Per quanto attiene la scadenza di versamento, il termine previsto è quello relativo al pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
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